Diritto di famiglia

Avvocato esperto in materia di separazioni e divorzi a Brescia

Lo Studio Legale Coen ha sede a Brescia, dove presta assistenza e consulenza in materia di separazioni coniugali, affidamento di figli minori e procedure di divorzio.
Le separazioni coniugali possono essere di natura consensuale o giudiziale. Nel caso delle separazioni coniugali, le parti (i coniugi) decidono autonomamente e di comune accordo le condizioni economiche/patrimoniali e quelle riguardanti i figli minori (affidamento, diritto di visita, diritto di frequentazione dei nonni materni o paterni, ecc...). In tal caso i coniugi possono farsi rappresentare anche da un solo avvocato.
Nelle separazioni di natura giudiziale, invece, ciascun coniuge viene rappresentato da un proprio avvocato esperto in diritto di famiglia e, poiché non vi è accordo sulle condizioni economiche o sull’affidamento dei figli, la decisione viene adottata dal Tribunale.

In entrambi i casi potrete rivolgervi allo Studio Legale di Brescia, da sempre a vostra disposizione con grande professionalità e competenza.
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Procedure di divorzio

Con la procedura di divorzio i coniugi, dopo aver ottenuto da almeno tre anni la separazione coniugale, possono procedere allo scioglimento definitivo del proprio vincolo matrimoniale. Anche in questo caso i coniugi possono decidere di intraprendere una procedura consensuale ovvero giudiziale. È importante sapere che la Legge 162/2014 ha introdotto la possibilità di raggiungere un accordo negoziale in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio nonché in materia di modifica delle condizioni raggiunte nelle rispettive procedure. 
Lo Studio Legale Coen rappresenta oggi un punto di riferimento a Brescia in tale ambito, garantendo il pieno supporto di un avvocato matrimonialista a chiunque ne faccia richiesta. 
Presso lo studio operano infatti avvocati esperti in diritto di famiglia, pronti a fornire assistenza per:
  • separazioni;
  • divorzi;
  • affidamento dei figli;
  • mantenimento dei figli.

Procedura di negoziazione assistita

La procedura di negoziazione assistita (è richiesta l’assistenza di uno o più avvocati) è possibile sia in presenza che in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave. Nel primo caso l’accordo raggiunto dai coniugi, per tramite del difensore, deve essere trasmesso entro giorni dieci al P.M. competente, il quale lo autorizza a condizione che lo stesso sia rispondente all’interesse dei minori. L’Avvocato deve quindi trasmettere entro dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di legge. 

Negoziazione in assenza di figli minori

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave, l’accordo concluso tra le parti viene trasmesso al P.M. presso il Tribunale competente, il quale, laddove non vi siano irregolarità, comunica il proprio nullaosta.

L’avvocato divorzista deve quindi trasmettere entro dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di legge. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Infortunistica stradale

Negoziazione in assenza di figli minori

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave, l’accordo concluso tra le parti viene trasmesso al P.M. presso il Tribunale competente il quale, laddove non vi siano irregolarità, comunica il proprio nullaosta.

L’avvocato divorzista deve quindi trasmettere entro dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di legge. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 
Infortunistica stradale

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