ACQUISTO DI IMMOBILI DAL COSTRUTTORE: ASPETTI PRATICI E GIURIDICI
In questo periodo storico, complice la crisi economica e del settore immobiliare, acquistare casa è indubbiamente conveniente. Gli immobili in vendita sono tanti ed i prezzi sensibilmente ridotti rispetto a qualche anno fa. Soprattutto se l’acquisto avviene direttamente dal costruttore. Ma siamo proprio sicuri che acquistare un immobile sia così facile?
Di seguito vogliamo fornire alcuni semplici ma importanti suggerimenti da tenere ben presenti qualora decideste d'acquistare un immobile direttamente dall’impresa costruttrice.
Innanzitutto è opportuno ricordare che l’acquisto d'immobili da costruire è materia specificatamente disciplinata dal Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122, al quale rimandiamo per una lettura più esaustiva e completa. Con tale intervento legislativo sono state introdotte alcune importanti garanzie a tutela dell’acquirente, soprattutto nelle situazioni, purtroppo frequenti, di insolvenza o fallimento dell’impresa costruttrice. Capitava infatti frequentemente che l’acquirente, dopo aver versato anticipi o caparre, a seguito del fallimento dell’impresa non riuscisse a recuperare quanto corrisposto. In tali casi l’acquirente finiva con il perdere amaramente sia la casa promessa in vendita sia i soldi anticipati. Fortunatamente la situazione è ora sensibilmente migliorata.
Vediamo quindi insieme le questioni più rilevanti.
1) La "garanza fideiussioria".
La più importante è certamente rappresentata dal rilascio obbligatorio (a pena di nullità del contratto) di una fideiussione da parte del costruttore. La fideiussione altro non è che una garanzia di pagamento prestata da un terzo, nell’ipotesi in cui il debitore principale (nel nostro caso, il costruttore) non vi provveda. In materia di immobili da costruire, la sua funzione è quella di garantire la restituzione delle somme che l’acquirente abbia versato al costruttore nelle situazioni di crisi in cui quest’ultimo non sia in grado di restituire quanto riscosso e neppure di trasferire gli immobili promessi in vendita.
E' importante sapere che, al momento della stipula del c.d. contratto preliminare (ovvero di quel contratto che precede l’atto notarile ed in cui le parti s'impegnano rispettivamente a vendere e comprare), il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente una fideiussione, di valore corrispondente a quanto riscosso o da riscuotere, prima dell’effettivo trasferimento dell’immobile.
La fideiussione è normalmente rilasciata da una Banca o da altra impresa che esercita attività assicurativa.
Al verificarsi di una situazione di crisi che impedisca il trasferimento dell’immobile (ad esempio fallimento del costruttore o pignoramento delle unità abitative promesse in vendita), l’acquirente che pretenda la restituzione di quanto pagato potrà inviare una raccomandata a/r alla banca o assicurazione che abbia prestato la fideiussione. Pertanto l’acquirente, senza neppure dover prima richiedere il pagamento all’impresa costruttrice, potrà escutere (impugnare legalmente) la fideiussione e pretendere dal terzo (banca o assicurazione) il ritorno di quanto versato. Il fideiussore sarà tenuto a pagare entro 30 giorni dalla richiesta.
2) L’assicurazione sull’immobile.
Il Decreto Legislativo n. 122/2005 ha introdotto un’ulteriore garanzia a tutela dell’acquirente: la c.d. polizza indennitaria decennale. Si sa che il costruttore, anche ai sensi dell’art. 1669 c.c., risponde dei danni derivanti dalla rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, successivamente alla stipula del contratto definitivo. Il costruttore è legalmente responsabile (e quindi tenuto a rispondere dei danni) sino a dieci anni dopo il compimento delle opere. Orbene: anche in questo caso capitava frequentemente che l’acquirente si rivolgesse al costruttore per far valere tale garanzia scoprendo poi, con amara sorpresa, come lo stesso avesse cessato l’attività o fosse addirittura fallito. Non di rado accadeva che l’acquirente non riuscisse neppure a rintracciare il costruttore a distanza di anni.
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo sopra richiamato, il costruttore è ora obbligato a rilasciare una polizza assicurativa decennale con efficacia dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle ipotesi di rovina totale o parziale dell’immobile, di gravi difetti costruttivi, l’acquirente potrà quindi ottenere quanto gli spetta anche se il costruttore non possa o non intenda pagare il dovuto.
3) La trascrizione del contratto preliminare.
Un ultimo, importante strumento di tutela per chi intenda acquistare immobili (soprattutto dal costruttore) è la trascrizione del contratto preliminare. Oltre alla possibilità di trascrivere il contratto definitivo di acquisto è infatti possibile, ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. al quale si rinvia per una lettura più completa della materia, trascrivere anche il contratto preliminare. Quest'ultimo dev'essere effettuato con scrittura privata autenticata o attraverso atto pubblico notarile, e l’effetto della trascrizione equivale, in buona sostanza, ad una “prenotazione” (prevale non a caso su qualsiasi trascrizione od iscrizione ad essa successiva).
Trascrivendo il contratto preliminare, l’acquirente si pone al sicuro da qualsiasi aggressione dell’immobile proveniente da terzi o dallo stesso venditore (si pensi al caso di un pignoramento o dell’iscrizione di un’ ipoteca). Gli effetti della trascrizione del preliminare cessano tuttavia se, entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione, non sia eseguita trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare.
Come si è visto, molti sono gli aspetti da non sottovalutare nel momento in cui decidiamo di acquistare casa. Per qualsiasi approfondimento della materia si rimanda ai riferimenti normativi indicati nel presente articolo. Un ultimo suggerimento: qualora abbiate dubbi, prima di sottoscrivere un contratto o di eseguire pagamenti di acconti/caparre, approfondite le questioni che vi sembrano meno chiare e, nel caso, avvaletevi della consulenza di un professionista di vostra fiducia.
Eviterete spiacevoli sorprese e potrete acquistare la vostra casa in totale serenità.
Avv. Raffaele Coen




