Oggi vedremo invece alcune clausole contrattuali più ricorrenti.
In particolare affronteremo quelle clausole che è bene leggere attentamente prima di sottoscrivere un contratto per evitare spiacevoli sorprese.
Ma che cos’è una clausola contrattuale?
Come già sapete, un contratto altro non è che l’incontro tra le volontà di due o più parti.
Ciascuna delle parti ha all’interno del contratto propri personali interessi.
Il contratto è quindi il risultato del bilanciamento degli opposti interessi delle parti.
In buona sostanza, un punto di incontro.
Tale risultato spesso può essere orale.
Altre volte, invece, viene formalizzato e le parti elencano i diritti e gli obblighi che assumono con la sottoscrizione.
In tal caso, il contratto (scritto) contiene al suo interno più clausole contrattuali.
La clausola contrattuale allora altro non è che una parte del contratto produttiva di effetti guridici o riproduttiva di uno specifico accordo tra le parti.
La necessaria integrazione del contratto
Per quanto le parti possano aver dettagliatamente scritto un contratto, può sempre essere che abbiano dimenticato qualcosa.
Per dimenticanza, per errore, per affidamento sulla buona fede dell’altro contraente, fatto sta che spesso il contratto è incompleto.
In tal caso, se non vi fosse la possibilità di integrare il contratto, potrebbero insorgere problemi.
Supponiamo ad esempio un contratto di compravendita che non preveda dove debba essere consegnata la merce (domicilio del venditore o dell’acquirente?).
Se le parti non si mettono d’accordo, intervengono a supporto le norme di legge previste per il contratto di compravendita.
E così è per ogni categoria di contratto.
E’ quindi opportuno ricordare che “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza secondo gli usi e l’equità.” (art. 1374 c.c.).
Le clausole contrattuali più comuni
Vediamo adesso alcune clausole contrattuali che possono avere importanti conseguenze per chi le sottoscrive.
Sono solo alcuni esempi, senza carattere esaustivo, ma utili per stimolare il nostro senso critico.
1) Clausola di tacito rinnovo
Alcuni contratti possono essere ad esecuzione istantanea (ad esempio, compravendita di un bene con immediata consegna e pagamento del prezzo).
Altre volte, invece, il contratto può prevedere una durata più lunga ed un ripetersi della prestazione caratteristica.
Poniamo, ad esempio, il caso del contratto di affitto ovvero di assicurazione.
L’inquilino abiterà l’appartamento preso in affitto per un certo tempo dietro pagamento del canone mensile; allo stesso modo, dietro pagamento del premio, la compagnia assicuratrice garantirà la copertura in caso di sinistro per un determinato periodo di tempo.
Orbene, nei contratti di durata dobbiamo prestare particolare attenzione al fattore “tempo”.
Può infatti capitare che il contratto preveda una durata prestabilita (ad esempio, sei mesi, un anno, ecc…).
Tuttavia, non sempre alla scadenza concordata le parti possono considerarsi “libere”.
Talvolta infatti il contratto può contenere un rinnovo automatico dei propri effetti.
In altri termini, il contratto può rinnovare i propri effetti senza che le parti si ritrovino per una nuova sottoscrizione e senza che si debbano mettere nuovamente d’accordo.
In tale circostanze, spesso il contratto prevede che sia onere della parte che non ha più interesse a proseguire il rapporto comunicare all’altro contraente tale sua volontà a mezzo raccomandata a/r ed entro un termine prestabilito.
Tale è ad esempio il caso del contratto di locazione ad uso abitativo.
Di norma l’inquilino deve comunicare al proprietario di casa la propria volontà di non rinnovare il contratto con un preavviso di almeno sei mesi.
In mancanza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo uguale al primo.
In ambito assicurativo, potremo trovare tale clausola nelle polizze danni quali, ad esempio, la polizza di assicurazione contro gli infortuni o sulla casa.
Nel caso della polizza per la Rc auto, invece, è importante sapere che per legge il tacito rinnovo è stato eliminato dal 1 gennaio 2013.
E’ in ogni caso fondamentale conoscere se il nostro contratto prevede un tacito rinnovo e, in tal caso, avere ben a mente gli adempimenti necessari per evitare tale effetto.
2) La franchigia in ambito assicurativo.
In ambito assicurativo merita particolare attenzione la clausola di franchigia.
Se dovete assicurare la Vostra casa o sottoscrivere un contratto di assicurazione contro gli infortuni, è buona norma assicurarsi sull’esistenza o meno di tale clausola.
Perché può cambiare in modo determinante l’entità del rimborso cui avreste diritto.
La clausola di franchigia, infatti, prevede che una parte del danno (espressa in percentuale o in termini monetari) rimanga a carico esclusivo del danneggiato.
Se ad esempio assicurate la Vostra casa per la somma di € 10.000,00 per i danni derivanti da fenomeni elettrici ed il contratto prevede una franchigia di € 3000,00, l’Assicurazione potrebbe non essere tenuta a rispondere.
Nel caso in cui il danno fosse inferiore all’importo della franchigia (in questo caso € 3000,00), il danno rimarrebbe a Vostro carico.
Nel caso in cui il danno fosse superiore, l’Assicurazione potrebbe invece essere tenuta a rispondere soltanto per la differenza.
Prestate pertanto particolare attenzione a tale clausola perché può risultare determinante nella liquidazione del danno risarcibile.
Di norma, tanto più elevata è la soglia di franchigia tanto più basso è il premio assicurativo.
3) Le clausole penali e la caparra penitenziale
Il contratto può prevedere, nell’ipotesi di inadempimento di una o di entrambe le parti, determinate conseguenze.
In particolare le parti possono concordare che per il semplice ritardo o per il caso di inadempimento, uno dei contraenti sia tenuto ad una determinata prestazione (spesso pecuniaria).
In tal caso siamo di fronte ad una clausola penale (art. 1382 ss c.c.).
La funzione della clausola penale è quella di stabilire a priori, senza necessità di norma di ricorrere al Giudice, un risarcimento danni in caso di inadempimento.
L’entità della penale è determinata normalmente dalle parti.
In alcune circostanze, se eccessiva o se la prestazione dovuta è stata anche solo parzialmente prestata, la penale può essere diminuita dal Giudice.
Prestate quindi particolare attenzione nel momento in cui sottoscrivete un contratto contenente una clausola penale a Vostro carico.
Nel caso in cui non riusciate ad adempiere alla prestazione promessa, potreste incorrere in spiacevoli conseguenze.
Diversa invece è la cd. caparra penitenziale (art. 1386 c.c.).
Tale clausola prevede uno specifico corrispettivo a carico di una o di entrambe le parti per recedere dal contratto.
Normalmente il recesso dal contratto può essere effettuato soltanto nelle ipotesi di legge o per accordo di entrambe le parti.
Tale è il caso ad esempio del diritto di recesso (ora da esercitarsi entro giorni 14) previsto dal Codice del Consumo per i contratti siglati a distanza o fuori dai locali commerciali (ad esempio, a casa o per strada).
La caparra penitenziale prevede invece un corrispettivo economico per l’esercizio del diritto di recesso.
In questo caso, chi recede perde la caparra prestata o, al contrario, deve restituire il doppio di quella eventualmente ricevuta dall’altro contraente.
Anche in questo caso le conseguenze possono essere spiacevoli ed è opportuno prestare massima attenzione.
4) La scelta del foro competente
Fino a quando non insorgono problemi nell’esecuzione del contratto, di solito non ci si preoccupa di come agire in giudizio per far valere un proprio diritto.
Ciò nonostante, anche se il rapporto con la nostra controparte fosse disteso e sereno, è opportuno prestare attenzione alle clausole contrattuali che affrontano le modalità di risoluzione delle controversie.
Con tali clausole le parti si accordano su come gestire eventuali contrasti.
Ad esempio scegliendo espressamente il Foro competente.
Il che significa, in altri termini, scegliere di fronte a quale Tribunale instaurare una causa.
Salvo alcune ipotesi inderogabili (ad esempio, in materia di rapporti di lavoro), è infatti possibile per le parti scegliere il Tribunale che dovrà decidere eventuali controversie.
Poniamo il caso di un contratto di compravendita in cui un contraente risieda a Brescia e l’altro a Verona.
Sarà ben possibile per le parti decidere (per iscritto) che ogni controversia sia decisa dal Tribunale dell’una o dell’altra città.
Anche in questo caso prestate particolare attenzione a tale tipologia di clausole.
Tenete poi a mente che, come detto, in alcuni casi la competenza territoriale del Giudice è inderogabile (così come avviene quando una delle parti è un consumatore, ovvero agisce per scopi estranei alla propria attività di impresa o professionale).
In alcuni casi è infine possibile che le parti si accordino per una soluzione alternativa delle controversie, facendo ricorso ad una “clausola compromissoria”.
Con tale clausola i contraenti si accordano affinché ogni controversia sia decisa da uno o più Arbitri e non da un Giudice del Tribunale.
In tale ipotesi dovete prestare particolare attenzione alle modalità formali di nomina dell’Arbitro (o degli Arbitri) e di convocazione della controparte.
Per questa e per tutte le clausole di un contratto vale comunque la stessa regola di base: leggere e leggere bene.
Se una clausola non Vi è chiara, fermatevi, documentatevi o chiedete supporto.
Ricordate sempre che, anche in questo caso, “prevenire è meglio che curare”.